Il Ministero dell'Ambiente con Nota n. 12641 del 30/07/2018, ha rilasciato ulteriori specificazioni in risposta ad un quesito posto da Confindustria Venezia relativamente alla procedura da adottare ai fini della corretta attuazione di quanto disposto dal nuovo art. 194-bis del D.L.vo 152/2006.
Il Ministero evidenza due modalità alternative:
1. senza firma digitale;
2. con firma digitale e sistema di archiviazione conforme alle prescrizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
Nel primo caso, la scansione della IV copia, firmata da produttore, trasportatore e gestore, può essere trasmessa con PEC dal trasportatore, senza firma digitale, a condizione che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale, e che provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore; quest'ultimo assolve correttamente agli obblighi di conservazione mediante la stampa del file trasmessogli a mezzo PEC, e dell'originale ricevuto in forma cartacea.
La seconda procedura, adottabile dalle imprese in possesso di firma digitale e di un sistema di archiviazione in linea con il CAD, prevede che la scansione della IV copia, firmata da produttore, trasportatore e gestore, può essere firmata digitalmente dal trasportatore e trasmessa via PEC al produttore, sostituendo in tutto e per tutto, ad ogni effetto, la trasmissione materiale; la conservazione del documento in formato digitale presuppone il rispetto delle regole previste dal CAD.